Se ricorrono alcune particolari circostanze, ove è impossibile avvalersi delle forme testamentarie ordinarie, il codice civile concede efficacia ad alcune particolari forme di testamento, dette
testamenti speciali.
Si tratta in sostanza di testamenti pubblici, dotati però di speciali caratteristiche, ossia:
- maggiore semplicità delle forme
- possibilità di rendere dichiarazioni ad un pubblico ufficiale diverso dal notaio
- limitata efficacia temporale (perdono, infatti la loro efficacia trascorsi tre mesi dal giorno in cui il testatore è stato in grado di testare in via ordinaria)
Sono previste tre specie tassative di testamento speciale:
- in occasione di malattie contagiose o in occasione di calamità pubbliche o infortuni
- durante la navigazione marittima ed aerea
- per i militari o assimilati
Testamento in occasione di malattie contagiose, calamità o infortuni
Tale forma di testamento speciale prevede che:
- le dichiarazioni vanno rese, in presenza di due testimoni infrasedicenni al notaio o al giudice di pace del luogo, al sindaco o a chi ne fa le veci, o ad un ministro di culto;
- non è presupposto necessario che la malattia abbia colpito realmente il testatore, è importante che questa sia stata valutata come contagiosa;
- le calamità devo essere di entità eccezionale, come in caso di terremoti, alluvioni o stato di guerra;
- l’infortunio deve anch’esso avere un’entità eccezionale tale da porre il testatore in pericolo di vita.
Il testamento ricevuto nel modo indicato perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.
Se il testatore nel frattempo muore, il testamento deve essere depositato, appena è possibile nell’archivio notarile del luogo dove è stato ricevuto.
Testamento in caso di navigazione marittima
I presupposti sono che:
- le dichiarazioni vanno rese, in presenza di due testimoni al comandante della nave, o a colui il quale segue in ordine di servizio il comandante se chi fa testamento è proprio quest’ultimo;
- non è presupposto necessario la stazza della nave;
- non è prevista tal forma di testamento se la nave è ferma in porto.
Così come per il testamento speciale previsto in caso di malattia, calamità e infortunio, che perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie, il testamento speciale fatto nel corso di un viaggio per mare perde efficacia nel trimestre successivo allo sbarco del testatore in un luogo ove gli è consentito testare in via ordinaria.
Testamento in corso di navigazione aerea
I presupposti sono che:
- le dichiarazioni vanno rese, in presenza di uno, e se possibile, di due testimoni al comandante dell’aeromobile, ovvero se il comandante è impedito, all’ufficiale di grado più elevato;
- non è prevista tal forma di testamento se è ferma in aeroporto.
Testamento dei militari e loro assimilati
Questa forma di testamento presuppone che:
- le dichiarazioni vanno rese, in presenza di due testimoni ad un ufficiale, ad un cappellano militare, o ad un ufficiale della Croce Rossa;
- la sollecita trasmissione al quartier generale e da questo al Ministero della difesa, che ne ordina la conservazione nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.
Così come per le altre forme di testamento speciale, il testamento dei militari e loro assimilati perde efficacia nel trimestre successivo al ritorno del testatore in un luogo ove gli è consentito testare in via ordinaria.
I testamenti speciali sono nulli:
- quando manca la dichiarazione scritta del testatore;
se il testatore o la persona autorizzata a riceverli non sono in grado di sottoscrivere, è necessario farne solo menzione, indicandone il motivo.
La mancata ottemperanza delle regole inerenti la consegna, il deposito e l’annotazione nei rispettivi registri non sono causa di nullità, ma di semplice annullabilità