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Testamento, successione, donazione

Donazione

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte ne arricchisce un'altra, disponendo a favore di questa di un diritto o assumendo verso questa una obbligazione.

Gli elementi della donazione sono quindi:

  • lo spirito di liberalità (c.d. animus donandi) del donante: esso costituisce la causa di tutti i negozi liberali e non va confuso con i motivi individuali e contingenti, che spingono il singolo alla liberalità;
  • l’arricchimento, ossia l’incremento del patrimonio del donatario con correlativo depauperamento del donante.
La donazione deve essere stipulata con atto pubblico. In mancanza di questa forma, l'atto è nullo (art. 782 c.c.).

La forma dell'ato pubblico non è necessaria quando si effettua una donazione di modico valore. In casi simili, la donazione è perfezionata quando ci sia stata la semplice consegna del bene.

La donazione si può impugnare per errore sul motivo della donazione stessa, ma soltanto se il motivo risulti sull'atto e sia stato l'unico che ha determinato il donante a compiere la liberalità (art. 787 c.c.).

Dopo che è stata accettata, la donazione può essere revocata soltanto per due motivi gravi (art. 800 c.c.):

  • per ingratitudine, quando il donante subisca ingiuria, tentato omicidio, calunnia, ecc. da parte del donatario (in questo caso, il donante ha tempo un anno dal giorno in cui scopre l'ingratitudine per revocare la donazione);
  • quando per il donante si determini la sopravvenienza di un figlio (o nel caso in cui se ne ignorava l'esistenza), si ha tempo 5 anni dal giorno della nascita o dal giorno in cui si è scoperto di avere un figlio per revocare la liberalità.
È anche possibile effettuare una donazione in occasione di un matrimonio (c.d. donazione obnuziale). Essa non richiede accettazione espressa, ma la liberalità non sarà efficace finché non sia celebrato il matrimonio (art. 785 c.c.).