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Quota di legittima
La quota di legittima è quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa (cd. quota indisponibile o riserva) in quanto spettante per legge a soggetti, denominati legittimari (o anche riservatari), legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.
In tal modo il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti:
La legge ha posto deroghe all'intangibilità della quota di legittima con l'istituto della cautela sociniana (art. 550 c.c.) e del legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.). Quando la quota di legittima è intaccata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una lesione della legittima. In tal caso, per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l'azione di riduzione, volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti che hanno prodotto la lesione stessa. Preliminare all'azione di riduzione è la riunione fittizia, mentre presupposto indispensabile è la cd. imputazione ex se. Allorché il testatore imponga pesi o condizioni sulla quota di un legittimario, questi sono nulli, e si considerano come non apposti (art. 549 c.c.).
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