Quota di legittima
In tal modo il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti:
- la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre;
- la quota di legittima (o riserva), della quale il testatore non può disporre a favore di estranei perché spettante per legge ai legittimari.
La legge ha posto deroghe all'intangibilità della quota di legittima con l'istituto della cautela sociniana (art. 550 c.c.) e del legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.).
Quando la quota di legittima è intaccata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una lesione della legittima. In tal caso, per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l'azione di riduzione, volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti che hanno prodotto la lesione stessa.
Preliminare all'azione di riduzione è la riunione fittizia, mentre presupposto indispensabile è la cd. imputazione ex se.
Allorché il testatore imponga pesi o condizioni sulla quota di un legittimario, questi sono nulli, e si considerano come non apposti (art. 549 c.c.).